Antonio Perino
Dottore in Ingegneria Elettronica
Dottore in Scienze della Comunicazione
Su richiesta, possiamo offrire la nostra consulenza e collaborare con la vostra azienda per redigere:
Per consultare il listino pdf, cliccare sul pulsante sottostante
Giornate da definirsi in funzione alle esigenze e alla disponibilità dei partecipanti
anno 2024
Mese di novembre
EVENTI ASSIDAL
Mensilmente ASSIDAL eroga Webinar validi come aggiornamento per RSPP/ASPP/Formatori/CSE.
Gratuiti per gli associati e un piccolo contributo per i partecipanti non associati.
La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) ha lo scopo di fornire agli utilizzatori di sostanze chimiche le informazioni necessarie per la tutela della salute umana e dell’ambiente. In merito alla SDS ricordiamo che:
1. DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA DAL FORNITORE di prodotti classificati come pericolosi o estremamente dannosi per l’ambiente;
2. deve essere fornita NELLA LINGUA DEL PAESE DI UTILIZZO, ovvero nel paese di appartenenza dell’utilizzatore che acquista;
3. fornire la SDS va inteso come un OBBLIGO PROATTIVO DEL FORNITORE DI CONSEGNARE EFFETTIVAMENTE LA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA su carta o su file (e ogni aggiornamento prescritto) piuttosto che renderla disponibile in maniera passiva, ad esempio su Internet;
4. se fornita su Internet, per il fornitore valgono le seguenti regole: • fornire un collegamento diretto, costantemente attivo, che consenta di accedere alla SDS specifica per il prodotto chimico oggetto della fornitura (non sono considerati validi collegamenti a pagine che contengono decine o centinaia di schede); • obbligo di comunicazione degli aggiornamenti della SDS o del collegamento; • il collegamento alla SDS dovrebbe essere privo di ostacoli (ad esempio non possono essere richiesti né il login né la registrazione). Per approfondimenti sull’obbligo di fornitura della SDS vi consigliamo di prendere visione del Regolamento (UE) 2020/878 pubblicato Il 26 giugno 2020 che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele. Il Regolamento 2020/878 è entrato in vigore il 16 luglio 2020 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione del Regolamento (UE) 2015/830.
Le SDS conformi al Regolamento (UE) 2015/830, possono continuare a essere fornite, in deroga, fino al 31 dicembre 2022 (periodo transitorio per le SDS esistenti).
Alla pagina Web di PuntoSicuro, potete leggere delle info sulle novità introdotte, relativa a:
La prevenzione incendi e le novità normative sulla valutazione dei rischi
nello specifico:
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge 85/2023 di conversione in legge del citato decreto.
DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48
Art. 14: Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (vedi Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023)